statuto
| Indice |
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| statuto |
| Durata e scopi |
| Soci-diritti e doveri |
| Organi dell'associazione |
| Proventi, patrimonio, cessazione |
| Il Credo |
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Art. 1. Denominazione.
 E' costituita, ai sensi degli articoli 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana e in relazione agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e della legislazione speciale in materia, un'associazione religiosa denominata: "CHIESA INTERNAZIONALE OIKOS" detta anche: "OIKOS INTERNATIONAL CHURCH". Nel proseguo del testo da ora in avanti sarà chiamata " associazione"





